Ricorso per violazione relativa a Ordinanze e Regolamenti comunali

(urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art18)
  • Servizio attivo
Procedimento di ricorso per violazione relativa a ordinanze e regolamenti comunali

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.

Come fare

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.

Se il ricorso viene accolto, il Comune dispone l'archiviazione del verbale dandone comunicazione al richiedente.

Se il ricorso non viene accolto, verrà emessa un'ordinanza ingiunzione così come previsto dalla Legge 24/11/1981, n. 689, art. 18 che sarà a sua volta opponibile entro 30 giorni dalla data di notifica presso il Giudice di Pace del luogo dove è stata commessa la violazione. In caso di mancata opposizione, l'ordinanza diviene titolo esecutivo per la riscossione della somma ingiunta. Per l'emissione dell'ordinanza, in mancanza di specifiche previsioni, l'autorità competente ha cinque anni di tempo (termine di prescrizione dei procedimenti amministrativi).

Presentazione di ricorso per violazione relativa ad Ordinanze e Regolamenti comunali
Copia del documento d'identità
Documentazione a supporto del ricorso

Costi

La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
  • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

Cosa si ottiene

Il procedimento amministrativo si conclude positivamente senza l’emissione di un provvedimento. In caso contrario l’Amministrazione comunicherà l’esito negativo.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: 60 giorni

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio
Argomenti:
  • Polizia
Categorie:
  • Giustizia e sicurezza pubblica
  • Tributi, finanze e contravvenzioni
Ultimo aggiornamento: 20/06/2024 12:01.35